Regolamento›Capo V
Art. 42
In vigore dal 10 feb 1972
Il direttore sanitario provvederà anche a far si che siano avviati al centro trasfusionale a cui l'emoteca è collegata, i donatori (occasionali e periodici) che desiderano restituire il sangue a favore dei degenti nell'ospedale e nell'istituto di cura da lui diretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-42