Art. 42
RegolamentoCapo V

Art. 42

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In vigore dal 10 feb 1972
Il direttore sanitario provvederà anche a far si che siano avviati al centro trasfusionale a cui l'emoteca è collegata, i donatori (occasionali e periodici) che desiderano restituire il sangue a favore dei degenti nell'ospedale e nell'istituto di cura da lui diretto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-42