Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 44
In vigore dal 10 feb 1972
I donatori e i datori di sangue debbono essere persone sane, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 kg, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-44