Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 49
In vigore dal 10 feb 1972
I donatori volontari periodici ed i datori debbono essere sottoposti ai seguenti esami da eseguire nei tempi indicati:
A) prima dell'accettazione e poi annualmente:
esame emocromocitometrico completo;
determinazione dell'ematocrito;
protidemia;
determinazione della velocità di sedimentazione delle emazie;
esame delle urine.
B) prima dell'accettazione e poi a giudizio del medico:
radiografia del torace;
glicemia;
azotemia.
C) a giudizio del medico:
elettrocardiogramma;
tutti gli altri esami suggeriti dall'esame (ad es.: sideremia).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-49