Art. 49
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 49

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In vigore dal 10 feb 1972
I donatori volontari periodici ed i datori debbono essere sottoposti ai seguenti esami da eseguire nei tempi indicati: A) prima dell'accettazione e poi annualmente: esame emocromocitometrico completo; determinazione dell'ematocrito; protidemia; determinazione della velocità di sedimentazione delle emazie; esame delle urine. B) prima dell'accettazione e poi a giudizio del medico: radiografia del torace; glicemia; azotemia. C) a giudizio del medico: elettrocardiogramma; tutti gli altri esami suggeriti dall'esame (ad es.: sideremia).
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-49