RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 53

In vigore dal 10 feb 1972
I donatori periodici ed i datori devono essere identificati a mezzo della tessera rilasciata dall'associazione, dai centri trasfusionali o dall'ufficiale sanitario. I donatori occasionali devono essere identificati a mezzo di un documento legale con fotografia o a mezzo di altra persona legalmente identificata. Il numero del documento e la indicazione di chi l'ha rilasciato devono essere riportati sul modulo di prelievo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-53

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