RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 50

In vigore dal 10 feb 1972
Le associazioni di donatori ai propri associati, i centri ai periodici non associati, l'ufficiale sanitario ai datori, debbono rilasciare una tessera, con fotografia e dati anagrafici, sulla quale siano registrabili i risultati degli esami iniziali e di quelli periodicamente eseguiti, nonché le singole donazioni con l'indicazione della quantità di sangue donato e la firma del medico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-50

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