Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 55
In vigore dal 10 feb 1972
Il quantitativo massimo che si può prelevare, per ogni singola donazione, è di 6 ml per kg di peso nell'uomo e di 5 ml per kg di peso nella donna. Disposizioni particolari sono date per la plasmaferesi nell'apposito paragrafo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-55