Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 45
In vigore dal 10 feb 1972
I minori di 21 anni, per essere accettati come donatori o datori, debbono avere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, a meno che non siano militari o emancipati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-45