Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 46
In vigore dal 10 feb 1972
Non può essere accettato come donatore o datore chi, sottoposto a visita medica generale, risulti che:
a) sia o sia stato affetto da: epatite virale, lues, coronaropatie, neoplasie maligne, malattie allergiche, tendenza alle emorragie, episodi epilettici e convulsivi;
b) sia affetto da malattie croniche: cardiovascolari, renali, epatiche, del sangue;
c) sia affetto da: malattie del coagulo, diabete, dermatosi diffuse;
d) sia o sia stato affetto da: malattie tubercolari, reumatiche, alcolismo, intossicazione da droghe, ulcera gastroduodenale o altre malattie che, a giudizio del medico, controindichino la donazione di sangue (ad esempio: emopatie congenite, esposizione ad agenti chimici o fisici che possono essere causa di anemia).
Il medico può valutare, ai fini dell'ammissione, l'importanza della pregressa malattia ed il tempo trascorso dalla guarigione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-24;1256#art-r-46