Capo II

Art. 34

Valutazione di servizi prestati

In vigore dal 8 mag 1969
Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza. Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dello della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di provenienza è attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-34

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