Capo II
Art. 34
Valutazione di servizi prestati
In vigore dal 8 mag 1969
Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza.
Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dello della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.
In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di
provenienza è attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-34