Capo II

Art. 29

Garanzia per la responsabilità civile

In vigore dal 8 mag 1969
Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-29

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