Capo II

Art. 32

Medicina preventiva e sociale

In vigore dal 8 mag 1969
Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva. I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-32

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Medicina preventiva e sociale (Art. 32 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo