Capo II
Art. 32
Medicina preventiva e sociale
In vigore dal 8 mag 1969
Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.
I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente.
I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-32