Capo II

Art. 37

Congedo straordinario

In vigore dal 8 mag 1969
Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessità di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il dipendente è posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi dopo il parto. L'amministrazione ha facoltà di concedere, a richiesta dell'interessata ulteriori periodi per gravidanza e puerperio, che non danno diritto ad alcun trattamento economico, a meno che non ricorrano motivi di malattia che concretino l'ipotesi di aspettativa per motivi di salute. Per quanto non previsto valgono le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse; qualora trattasi di mutilato od invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente ad un periodo massimo di 30 giorni; per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermità temporaneamente invalidante, per partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione; per gravi motivi. L'amministrazione, previo accertamento della fondatezza della richiesta, autorizza congedi straordinari, non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata di mesi due. Il personale che, a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario è considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-37

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