Capo II

Art. 41

Aspettativa per motivi di famiglia

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente. Esso continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia concessa. L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata della aspettativa richiesta. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-41

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