Capo II

Art. 44

Aspettativa per motivi di studio

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio. Il dipendente è tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, è computato per intero ai fini della anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-44

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