Capo II
Art. 44
Aspettativa per motivi di studio
In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.
Il dipendente è tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza.
Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, è computato per intero ai fini della anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-44