Capo II

Art. 43

Denuncia dell'infermità

In vigore dal 8 mag 1969
La domanda di collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un certificato medico nel quale devono essere specificate la infermità e la presumibile durata di questa. Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni. Durante l'aspettativa per infermità il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresì a carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato. L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi. L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegua anche la pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sarà sottoposto ad accertamenti sanitari. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato. Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui. Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio è tenuto a curarsi e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione medica per essere sottoposto ad accertamenti. Un'infermità o lesione non può essere riconosciuta come contratta in servizio e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non è stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, è nominato dall'amministrazione. Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità, il dipendente deve indicare specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose. L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e che dette infermità siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica. L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio; nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità. La commissione medica deve altresì dichiarare se, a suo giudizio, l'infermità di cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonché ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermità di che trattasi abbia prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento della incapacità professionale. Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata. Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte della commissione medica di prima istanza. Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per l'eventuale concessione della pensione privilegiata. In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza da causa di servizio e per il grado di invalidità, nonché i relativi indennizzi, sono di competenza dell'istituto assicuratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-43

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Denuncia dell'infermità (Art. 43 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo