Capo II

Art. 39

Aspettativa

In vigore dal 8 mag 1969
Il personale può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, per elezione a cariche pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al periodo di prova. Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda del dipendente. Può essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tale caso il dipendente può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa. Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa. Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-39

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Aspettativa (Art. 39 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo