Capo II
Art. 38
Trattamento economico durante il congedo straordinario
In vigore dal 8 mag 1969
Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonché l'eventuale eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare.
La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-38