Capo II

Art. 36

Congedo ordinario

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo o in non più di due periodi, che non eccedano nel complesso la durata di trenta giorni lavorativi. Qualora, per eccezionali esigenze di servizio, il dipendente non possa godere del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo. Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, il congedo viene concesso in proporzione al numero dei mesi di servizio già compiuti. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. Il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-36

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Congedo ordinario (Art. 36 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo