Capo II

Art. 40

Aspettativa per servizio militare

In vigore dal 8 mag 1969
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aspettativa per servizio militare (Art. 40 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo