Capo II
Art. 40
Aspettativa per servizio militare
In vigore dal 8 mag 1969
Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-40