Capo II
Art. 42
Aspettativa per infermità
In vigore dal 8 mag 1969
Decorso il periodo di congedo straordinario per infermità, l'aspettativa è disposta di ufficio o a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dalla amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposto; essa non può potrarsi per più di diciotto mesi.
L'amministrazione, può, in ogni momento, procedere agli accertamenti sanitari e, qualora sia accertato che lo stato di salute lo consenta, il dipendente viene invitato a riprendere servizio.
Al termine dell'aspettativa, l'amministrazione deve disporre gli opportuni accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata
idoneità fisica del dipendente prima della riammissione in servizio.
Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti
senza giustificato motivo gli accertamenti sanitari disposti e debitamente notificati dall'amministrazione prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo l'aspettativa, è dichiarato decaduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-42