Capo II

Art. 46

Aspettativa per trasferimento ad altro ospedale in seguito a concorso

In vigore dal 8 mag 1969
Per trasferimento ad altro ente ospedaliero, al personale è concesso un periodo di aspettativa senza assegni non superiore a dodici mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-46

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