Capo III

Art. 50

Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali

In vigore dal 8 mag 1969
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi o funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali ì titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese o di rappresentanza. I periodi di aspettativa per motivi sindacali, sono utili a tutti gli effetti, tranne che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico sindacale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-50

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