Capo III

Art. 54

Commissione interna

In vigore dal 8 mag 1969
In ogni ente è eletta da tutto il personale una commissione interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera. Alla commissione interna spetta inoltre: 1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi; 2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio; 3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri; 4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i propri componenti per il loro miglior funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-54

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Commissione interna (Art. 54 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo