Capo III
Art. 54
Commissione interna
In vigore dal 8 mag 1969
In ogni ente è eletta da tutto il personale una commissione interna di rappresentanza con il compito fondamentale di concorrere a mantenere normali i rapporti tra l'amministrazione e il personale dipendente per il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera.
Alla commissione interna spetta inoltre:
1) intervenire presso l'amministrazione per la esatta applicazione degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene o di sicurezza del lavoro, salva la eventuale successiva azione presso i competenti organi;
2) comporre le controversie collettive ed individuali relative al servizio;
3) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi ospedalieri;
4) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale, previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo, delle mense e degli spacci e vigilare attraverso i propri componenti per il loro miglior funzionamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-54