Titolo III

Art. 55

Relazione informativa

In vigore dal 8 mag 1969
A richiesta dell'amministrazione, ove occorra, e per prescrizione di legge o regolamento, il sovraintendente o direttore sanitario ed il direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a compilare una relazione informativa sui dipendenti stessi nell'ultimo biennio anche in base alle risultanze del fascicolo personale. Ogni relazione informativa deve essere portata a conoscenza del dipendente, il quale può ricorrere al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-55

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