Capo III
Art. 53
Delega per la riscossione di contributi sindacali
In vigore dal 8 mag 1969
I dipendenti ospedalieri hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti ospedalieri, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare con le organizzazioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-53