Capo II

Art. 48

Comando per perfezionamento professionale

In vigore dal 8 mag 1969
Il consiglio di amministrazione dell'ente qualora ritenga sussistere un interesse dell'ente alla partecipazione di un dipendente ad un programma di studio o alla frequenza di scuole, di istituti scientifici o di ricerca, di ospedali, di cliniche universitarie italiane o estere, per studi speciali o acquisizione di tecniche particolari, può disporre il comando di un dipendente disposto ad accettare l'incarico. In tal caso al dipendente, oltre al godimento dello stipendio, degli assegni e delle indennità, spetta un compenso speciale di studio; proporzionato alle spese che egli dovrà contrarre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-48

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