Capo III
Art. 51
Permessi per motivi sindacali
In vigore dal 8 mag 1969
I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attività sindacali.
Il responsabile regionale o provinciale non può, in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-51