Titolo III

Art. 56

Commissione consultiva

In vigore dal 8 mag 1969
Gli ordinamenti interni ospedalieri devono prevedere l'istituzione di una commissione consultiva che deve esser sentita in materia di promozioni, decadenza, dispensa, incompatibilità, esonero dal servizio, riabilitazione, riammissione in servizio, trasferimenti. La composizione della predetta commissione deve comprendere rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-56

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Commissione consultiva (Art. 56 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo