Titolo V›Sez. I
Art. 61
Assunzione del personale sanitario medico
In vigore dal 20 mag 1975
Il personale sanitario medico è assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.
Al suddetto concorso è ammesso il personale sanitario medico che abbia superato un esame di idoneità per la qualifica e specialità corrispondente, indetto, su base nazionale per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte le altre qualifiche.
I sovraintendenti sanitari sono nominati in seguito a concorso per soli titoli tra i sovraintendenti sanitari di ruolo ed i direttori sanitari di ruolo degli ospedali.
Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario è ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina.
Ai concorsi di idoneità ed ai concorsi di assunzione si applicano le norme generali dei concorsi previste dal presente decreto, nonché le disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-61