Sez. II

Art. 74

Tirocinio pratico ad assistente.

In vigore dal 20 mag 1975
Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina. La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia è di un anno.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che " Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-74

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Tirocinio pratico ad assistente. (Art. 74 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo