Sez. II

Art. 73

Esame regionale di idoneità ad aiuto

In vigore dal 20 mag 1975
I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneità ad aiuto sono i seguenti: laurea ed abilitazione in medicina e chirurgia ed iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; anzianità di laurea di almeno sei anni; libera decenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende conseguire l'idoneità, limitatamente agli esami di idoneità per specialità ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero ed universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni per gli esami di idoneità ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina; servizio di ruolo con la qualifica di assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie nella stessa disciplina, o, in mancanza, in materia affine, o, in mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda, per almeno quattro anni, uno dei quali prestato anche in altra disciplina. La commissione esaminatrice è composta da: un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale capo - tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di disciplina affine, prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità dei quali due estratti a sorte dal Ministero della sanità ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti; un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di professore universitario di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.

Note all'articolo

  • La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che " Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-73

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Esame regionale di idoneità ad aiuto (Art. 73 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo