Sez. III

Art. 75

Concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario medico presso gli enti ospedalieri.

In vigore dal 20 mag 1975
Gli enti ospedalieri, entro un mese dalla vacanza del posto, devono bandire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto stesso. Per il posto di sovraintendente sanitario il concorso è per soli titoli. Scaduto infruttuosamente il suddetto termine, provvede in via sostitutiva e previa diffida, l'organo di vigilanza. L'avviso del bando di concorso deve essere pubblicato a cura dell'amministrazione dell'ente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero. Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione prescritta, scade improrogabilmente alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale. La commissione esaminatrice dei concorsi di assunzione è nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero secondo i criteri e le modalità stabilite negli articoli seguenti. La delibera di nomina della commissione esaminatrice deve essere adottata entro trenta giorni a decorrere dalla data di chiusura del bando di concorso. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-75

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