Sez. II
Art. 72
Esami di idoneità a primario
In vigore dal 20 mag 1975
Requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia e iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
anzianità di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione nella stessa materia nella quale il candidato intende conseguire la idoneità, limitatamente agli esami di idoneità di specialità ufficialmente riconosciute, ovvero servizio di ruolo ospedaliero od universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni per gli esami di idoneità a primario radiologo ed a primario anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina;
servizio di ruolo nella materia corrispondente alla idoneità che si intende conseguire, o in mancanza, in materia affine, o, in
mancanza anche di quest'ultima, in materia generale che la comprenda:
a) come aiuto ospedaliero od universitario con almeno due anni
nella qualifica e quattro anni di servizio in ruolo in qualità di assistente;
b) come assistente ospedaliero od universitario per almeno sette anni, due dei quali prestati anche in altra disciplina.
La commissione esaminatrice e composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente;
tre primari ospedalieri di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano primari di ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, di disciplina affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, dei quali, due estratti a sorte dal Ministero della sanità ed uno estratto a sorte dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, ovvero, qualora non esistano professori universitari di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, un professore universitario di disciplina, affine prescelta dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità - segretario.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 1975, n.148 ha disposto (con l'art. 48, comma 2) che " Limitatamente ai primi esami di idoneita' banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianita' di laurea richiesto per l'ammissione ai predetti esami dagli articoli 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' ridotto di un anno."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-72