Sez. II
Art. 67
Elenco delle discipline sanitarie affini
In vigore dal 8 mag 1969
Il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emanerà un decreto con la elencazione delle discipline da considerare affini, e, per i concorsi di primario, aiuto e assistente, delle discipline generali che comprendono quelle particolari, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici per l'ammissione all'esame di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri. Con successivi decreti, ove occorra, si procederà all'aggiornamento degli elenchi di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-67