Titolo V›Sez. I
Art. 62
Norme speciali relative ai concorsi per il personale sanitario
In vigore dal 20 mag 1975
I concorsi per il personale sanitario si svolgono presso le sedi stabilite dal Ministero della sanità per gli esami nazionali e regionali di idoneità, e dall'amministrazione dell'ente ospedaliero per i concorsi di assunzione.
Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame.
All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente, alla presenza di tutti i componenti della commissione e del segretario, fa procedere all'appello nominale dei candidati, che prendono posto nella sala d'esame e vengono identificati.
Per gli esami nazionali e regionali di idoneità uno dei candidati estrae a sorte tre numeri corrispondenti ai numeri apposti accanto alle tre tesi da svolgere, contenute negli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'.
Per gli esami di assunzione, la commissione prepara un elenco di casi clinici e di prove pratiche in numero superiore a quello dei candidati, dal quale ogni candidato estrae a sorte il caso clinico e la prova pratica da espletare.
Nei giorni stabiliti per le prove pratiche la commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari.
È vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di usare apparecchi o materiale proprio.
Ciascuna prova pratica deve essere schematicamente illustrata per iscritto.
L'esame clinico e le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la media di sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-62