Sez. II
Art. 64
Modalità relative agli esami di idoneità
In vigore dal 20 mag 1975
L'esame di idoneità, per ciascuna qualifica e specialità, consiste in una prova scritta vertente su tre tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato per ogni disciplina e qualifica dal Ministero della sanità e pubblicato contestualmente al bando di cui al precedente articolo.
Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi.
Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.
La prova scritta deve essere compiuta, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione esaminatrice, e con la osservanza delle altre disposizioni generali sui concorsi contenute nel presente decreto.
Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone complessivamente di 100 punti.
Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione esaminatrice.
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova scritta, ed i relativi verbali devono essere trasmessi al Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva la graduatoria degli idonei e successivamente invia agli stessi il certificato di idoneità con la votazione conseguita.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-64