Titolo IV

Art. 60

Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego

In vigore dal 8 mag 1969
La cessazione del rapporto d'impiego avviene: a) per collocamento a riposo di ufficio o a domanda; b) per dimissioni volontarie; c) per decadenza; d) per dispensa. a) Collocamento a riposo di ufficio o a domanda. Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa: al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa; al compimento del 60° anno di età per il restante personale. b) Dimissioni volontarie. Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre 30 giorni; dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in antecedenza presentato rapporto che comporti un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti. In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate. c) Decadenza. Il dipendente incorre nella decadenza dal servizio, previa diffida all'interessato da parte dell'amministrazione, nei casi espressamente previsti dalla legge per gli impiegati civili dallo Stato. d) Dispensa dal servizio. La dispensa dal servizio del personale da parte della amministrazione dell'ente ospedaliero è adottata: 1) quando sia stata accertata l'invalidità permanente del dipendente a prestare servizio; 2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacità professionale del dipendente. Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio, è dispensato dal servizio stesso. La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità a domanda del dipendente. Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso è adottato previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale. Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dall'amministrazione ospedaliera, uno designato dall'interessato ed uno, scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente. In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'ordine professionale competente. I membri del collegio medico non devono appartenere all'ente ospedaliero che ha promosso l'accertamento. Qualora entro sessanta giorni le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, il medico provinciale provvede d'ufficio. L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico dell'amministrazione dell'ente ospedaliero. Qualora da una relazione informativa di cui all' risulti un persistente insufficiente rendimento del dipendente, il presidente dell'ente, sentiti i direttori amministrativi e sanitari e la commissione consultiva, sottopone il caso al consiglio di amministrazione per il provvedimento di dispensa. La decisione del consiglio, qualunque sia, viene notificata all'interessato, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare, ove ereda, le proprie osservazioni. Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione dell'ente. La dispensa è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata nel merito. È fatto in ogni caso salvo il diritto alla indennità di liquidazione, al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti. Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la dispensa per incapacità professionale. La proposta di dispensa viene presentata al consiglio di amministrazione: dal presidente dell'ente per il direttore amministrativo e per il sovraintendente sanitario e, ove questi non è previsto nell'organico, per il direttore sanitario; dal sovraintendente sanitario, ed in mancanza di questi dal direttore sanitario, o dal direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale dipendente, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente stesso. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'amministrazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta stessa e di presentare, ove ereda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'amministrazione ospedaliera non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per un giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'amministrazione, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nella persona del medico provinciale. I membri della commissione devono essere di qualifica almeno uguale a quella del giudicando. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri. La commissione nella prima riunione può proporre la sospensione cautelare quando risultino motivi urgenti. La commissione deve avere ampia libertà di indagine e possibilità di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cessazione e ricostituzione del rapporto d'impiego (Art. 60 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo