Sez. II
Art. 68
Modalità del sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità
In vigore dal 8 mag 1969
Modalità del sorteggio per la nomina dei componenti delle
commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità
Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanità a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità e composta dal presidente della federazione degli ordini dei medici o da un medico da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanità, quest'ultimo con funzione di segretario.
Della data del sorteggio è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-68