Capo III
Art. 52
Locali per attività sindacali
In vigore dal 8 mag 1969
Nelle sedi ospedaliere è concesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale ospedaliero l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione dei giornali murali, notiziari, circolari, manifesti od altri scritti e stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa o contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
È altresì concesso l'uso gratuito di un locale da adibire ad attività sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni ospedaliere di intesa con le organizzazioni sindacali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-52