Capo II
Art. 31
Trattamento assistenziale e previdenziale
In vigore dal 8 mag 1969
I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-31