Capo II

Art. 31

Trattamento assistenziale e previdenziale

In vigore dal 8 mag 1969
I dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e, ai fini dell'assistenza propria e dei familiari e del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-31

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Trattamento assistenziale e previdenziale (Art. 31 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo