Titolo IICapo I

Art. 26

Incompatibilità

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente non può esercitare il commercio o l'industria, nè assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative per dipendenti di enti locali. Il dipendente interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo