Titolo II›Capo I
Art. 26
Incompatibilità
In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente non può esercitare il commercio o l'industria, nè assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che in società cooperative per dipendenti di enti locali.
Il dipendente interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al presidente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-26