Titolo II›Capo I
Art. 25
Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze
In vigore dal 8 mag 1969
Il personale che abbia necessità di assentarsi dal servizio per qualche ora o per l'intera giornata deve ottenere il permesso dal superiore diretto che ne informa la direzione sanitaria e quella amministrativa.
Quando l'assenza o il ritardo sia determinato da circostanze impreviste o da malattia, il personale deve darne tempestiva comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore.
Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare, non oltre il terzo giorno, certificato medico, che deve essere tempestivamente rinnovato nel caso che egli non sia in grado, alla sua scadenza, di riassumere servizio.
Il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo di medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile durata.
I periodi di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai fini economici, come congedo straordinario sino alla concorrenza di sessanta giorni annui; l'eventuale eccedenza, come aspettativa per infermità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-25