Titolo IICapo I

Art. 27

Provvedimenti per casi di incompatibilità

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-27

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