Titolo II›Capo I
Art. 27
Provvedimenti per casi di incompatibilità
In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente che contravvenga alle limitazioni poste dal precedente articolo viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-27