Titolo IICapo I

Art. 22

Obbligo dei servizi sanitari complementari

In vigore dal 8 mag 1969
Quando l'organico dell'ente ospedaliero non prevede posti per i servizi sanitari complementari, i medici con funzioni di diagnosi e cura hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, limitatamente agli aiuti ed assistenti, i turni di guardia, di pronto soccorso e di accettazione. Analogo obbligo compete ai farmacisti per il servizio di guardia farmaceutica. Il servizio di guardia deve essere svolto nell'ambito del normale orario di servizio settimanale. Le altre prestazioni, se operate fuori dell'orario di servizio, danno diritto a compensi straordinari. Quando l'ente ospedaliero abbia contratto convenzioni per assicurare nell'ambito dei suoi compiti istituzionali servizi specialistici ed ambulatoriali in altri enti o per altri enti, i servizi in questione saranno espletati dai medici con funzioni di diagnosi e cura che accettino le condizioni retributive della convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-22

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Obbligo dei servizi sanitari complementari (Art. 22 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo