Capo II

Art. 30

Garanzie per infortuni

In vigore dal 8 mag 1969
Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidità permanente o di morte, con relative reversibilità, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-30

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Garanzie per infortuni (Art. 30 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo