Capo II

Art. 33

Trattamento economico

In vigore dal 8 mag 1969
Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-33

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