Titolo IICapo I

Art. 24

Obbligo dell'orario di servizio

In vigore dal 8 mag 1969
Il dipendente deve osservare l'orario di servizio. La durata settimanale del servizio, per tutto il personale, è stabilita in quaranta ore da ripartirsi in turni giornalieri che ordinariamente non devono oltrepassare le 8 ore continuative. Per il personale sanitario medico il rapporto di impiego può essere a tempo pieno o a tempo definito. A) Tempo pieno. Il singolo medico, a domanda, viene ammesso, con delibera del consiglio di amministrazione, al rapporto di lavoro a tempo pieno. L'opzione per il servizio a tempo pieno comporta: rinuncia alla attività libero-professionale extra-ospedaliera, compresi i contratti per l'assistenza generica o specialistica con le istituzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative; totale disponibilità per i servizi dell'ente contemplati dall' della legge 12 febbraio 1968, n. 132. B) Tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta la facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale, purchè non in contrasto con le norme di cui all' della legge 10 maggio 1964, n. 336, e di cui all', lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto dell'orario di servizio. Detto orario, eguale per tutto il personale sanitario medico senza distinzione di qualifica, è stabilito dalle singole amministrazioni con la stessa deliberazione con la quale è determinato il trattamento economico per il personale medico a tempo definito in conformità degli accordi sindacali nazionali di cui all'ultimo comma dello della legge 12 febbraio 1968, n. 132. In ogni caso il tempo definito non può essere inferiore alle trenta ore settimanali e superiore alle trentasei ore settimanali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-24

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Obbligo dell'orario di servizio (Art. 24 Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.) — Testo vigente | Portale Normativo