Titolo II›Capo I
Art. 20
Comportamento in servizio
In vigore dal 8 mag 1969
Il personale è tenuto al diligente e sollecito adempimento delle mansioni previste dalle presenti norme, tutelando l'interesse dell'amministrazione. Il personale deve usare modi corretti nei confronti del pubblico ed ispirarsi al principio della assidua e responsabile collaborazione. Esso è tenuto al segreto professionale ed al segreto sulle informazioni che possono essere venute a sua conoscenza per visione di materiale statistico attinente ai singoli ricoverati.
Il dipendente al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quanto si tratti di atto vietato dalla legge.
Il dipendente è tenuto a far rilevare al proprio superiore
eventuali inconvenienti del servizio, avanzando proposte per una migliore organizzazione.
Il dipendente ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli e non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici ed alle vaccinazioni stabilite dalla direzione sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-03-27;130#art-20